CARTELLA CLINICA / Requisiti formali / Conservazione / La struttura

 

La struttura deve predisporre, documentare e mantenere attive procedure di custodia che garantiscano sia la integrità della documentazione (non manomissione, non danneggiamento, non smarrimento), sia l’accessibilità ai soli aventi diritto.
Ne consegue che ai sensi dell’art. 8 delle legge 675/96 ciascun ente deve individuare i responsabili e gli incaricati di questa forma di trattamento.
Il Direttore di ogni Unità operativa, individuato quale incaricato, può delegare a propri collaboratori, medici e infermieri, il compito di curare la diligente custodia della cartella clinica, dal momento della sua compilazione e per tutto il tempo di permanenza nell’Unità operativa sino alla consegna all’archivio.
Per la custodia si applicano le misure minime di sicurezza stabilite dal Dlgs 318/99 art.9.

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